1. Dopo l'articolo 443 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 443-bis. - (Accertamenti sanitari connessi a controversie di previdenza e assistenza
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Espletati gli accertamenti medico-legali, il collegio, coerentemente alle risultanze degli accertamenti, tenta la conciliazione della controversia. In caso di esito positivo, viene redatto un verbale che, sottoscritto dalle parti, è vincolante per le medesime. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il presidente del collegio redige una dettagliata relazione medico-legale nella quale dà atto degli accertamenti effettuati e delle conclusioni conseguite nonché dei motivi del dissenso.
Il compenso dei componenti del collegio, posto a carico dell'amministrazione competente per l'erogazione della prestazione, è determinato in conformità di convenzioni stipulate con la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Art. 443-ter. - (Controversie di serie). - In caso di controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie riguardanti, anche potenzialmente, un numero consistente di soggetti e aventi ad oggetto questioni analoghe, le amministrazioni interessate sono tenute a informare i Ministeri competenti e a promuovere incontri anche con gli istituti di patronato che hanno fornito assistenza nelle medesime