Art. 12.

      1. Dopo l'articolo 443 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:

      «Art. 443-bis. - (Accertamenti sanitari connessi a controversie di previdenza e assistenza

 

Pag. 15

obbligatorie). - Nei casi in cui l'assicurato o l'assistito abbia presentato ricorso contro un provvedimento relativo a prestazioni previdenziali o assistenziali, che comportino l'accertamento dello stato di condizioni psico-fisiche, l'amministrazione competente, ove non ritenga di accogliere il ricorso, sottopone l'accertamento a un collegio medico, composto da un sanitario designato dall'amministrazione competente, da un sanitario nominato dal ricorrente o dall'istituto di patronato che l'assiste, e da un terzo sanitario nominato dalla responsabile della competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i medici specialisti in medicina legale, o in medicina del lavoro di cui all'articolo 146 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, ovvero tra i sanitari appartenenti ai ruoli di un ente previdenziale diverso da quello che è parte della controversia.
      Espletati gli accertamenti medico-legali, il collegio, coerentemente alle risultanze degli accertamenti, tenta la conciliazione della controversia. In caso di esito positivo, viene redatto un verbale che, sottoscritto dalle parti, è vincolante per le medesime. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il presidente del collegio redige una dettagliata relazione medico-legale nella quale dà atto degli accertamenti effettuati e delle conclusioni conseguite nonché dei motivi del dissenso.
      Il compenso dei componenti del collegio, posto a carico dell'amministrazione competente per l'erogazione della prestazione, è determinato in conformità di convenzioni stipulate con la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

      Art. 443-ter. - (Controversie di serie). - In caso di controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie riguardanti, anche potenzialmente, un numero consistente di soggetti e aventi ad oggetto questioni analoghe, le amministrazioni interessate sono tenute a informare i Ministeri competenti e a promuovere incontri anche con gli istituti di patronato che hanno fornito assistenza nelle medesime

 

Pag. 16

controversie, al fine di chiarire gli aspetti delle questioni in discussione e individuare, per quanto possibile, ipotesi di soluzione.
      In attesa dell'esito degli incontri di cui al primo comma, il giudice, su istanza di parte, può rinviare la trattazione della causa».